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NUOVO STATUTO

in vigore dal 25 novembre 2003

NUOVO STATUTO IN VIGORE DAL 25 novembre 2003 SEZIONE I COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE 1) Viene costituita la”Associazione per Città Alta e i Colli di Bergamo”, per iniziativa spontanea dei promotori. 2) L’Associazione ha lo scopo di migliorare la qualità della vita dei residenti, valorizzando il patrimonio culturale e ambientale del quartiere a vantaggio di tutti i cittadini. L’Associazione si impegna prioritariamente a tutelare le condizioni di convivenza civile degli abitanti, con attenzione particolare alle esigenze dei ceti più deboli, degli anziani e dei bambini. L’Associazione si impegna inoltre a ideare e a promuovere quelle iniziative di fruizione sociale e individuale dei valori storici e ambientali di Città Alta e dei Colli, che risultino più qualificate e coerenti con la cultura e la civiltà espresse dal centro storico bergamasco. L’Associazione non ha scopo di lucro ai sensi della legge 4 dicembre 1997 n° 460 – sezione 2 – e sue integrazioni e modifiche. 3) L’Associazione ha sede in Bergamo, Piazza Mercato del Fieno n°13. La sede dell’Associazione potrà essere variata con delibera assembleare. SEZIONE II SOCI 4) L’Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono gli scopi e ne fanno richiesta scritta; sulle richieste di ammissione decide motivatamente il Comitato Direttivo. 5) I soci si distinguono in effettivi e sostenitori. Sono effettivi i soci che siano in regola con il pagamento della quota ordinaria che di anno in anno verrà stabilita dal Comitato Direttivo. Sono sostenitori i soci che siano in regola con il pagamento della quota “socio sostenitore” e contribuiscano con ulteriori somme alla vita dell’Associazione. Il mancato pagamento della quota priva il socio del diritto di voto. Il mancato pagamento della quota per più di tre anni comporta l¹automatica decadenza del socio dall’Associazione. 6) La quota annua per i soci effettivi e i soci sostenitori sarà determinata dal Comitato Direttivo, in modo da garantire, con l¹autofinanziamento, l’autonomia dell’Associazione. 7) L’iscrizione all’Associazione comporta l’integrale accettazione del presente Statuto. I Soci hanno l’obbligo di attenervisi e di collaborare alle iniziative dell’Associazione e di intervenire alle Assemblee. 8) L’iscrizione all’Associazione cessa: – per recesso o morte del socio; – per esclusione, da disporsi a cura del Comitato Direttivo ricorrendo gravi motivi, fra cui rientra anche la morosità di tre anni nel pagamento delle quote associative. 9) Le comunicazioni fra i soci dell’Associazione e i suoi organi vengono assicurate dall’impegno di ciascun membro del Comitato Direttivo a mantenere i contatti e un collegamento stabile con un numero di soci determinato e dall’impegno di ciascun socio a mantenere i contatti ed un collegamento stabile con almeno uno dei membri del Comitato Direttivo. La vitalità dell’Associazione, e cioè la sua capacità di perseguire ed assolvere le finalità statutarie, è affidata al senso di responsabilità dei soci nel mantenere vivi nel modo corretto i contatti interni all’Associazione. SEZIONE III ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 10) Sono organi dell’Associazione: – l’Assemblea generale di tutti i soci; – il Comitato Direttivo; – il Coordinamento Esecutivo; – il Presidente o il Comitato di Presidenza; – il Segretario; – il Tesoriere. 11) L’Assemblea generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione: ne fissa le linee direttrici e gli obbiettivi di massima per la realizzazione delle finalità espresse nell’articolo: elegge i membri del Comitato Direttivo e approva i bilanci annuali. 12) L’Assemblea generale si riunisce di norma una volta all’anno, su convocazione del Presidente o del Comitato di Presidenza ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o il Comitato di Presidenza oppure sia richiesta dal Comitato Direttivo o da almeno il dieci per cento dei soci. 13) La convocazione deve essere fatta con preavviso di dieci giorni utili, sia per la prima che per la seconda convocazione, con comunicazione scritta da affiggersi presso la bacheca dell’Associazione, e da inviarsi ai soci, salvo diverse modalità determinabili dall’Assemblea. 14) L’Assemblea generale dei soci si riunisce, di norma, nella sede della circoscrizione o nei locali di istituzioni pubbliche concessi allo scopo, salvo diverse modalità determinabili dall’Assemblea. 15) L’Assemblea generale dei soci è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà più uno, in seconda convocazione, di almeno il dieci per cento dei soci, in regola con il pagamento delle quote associative. È ammessa la delega scritta. Il delegato può rappresentare fino ad un massimo di altri tre soci. 16) Il Segretario redige il verbale di ogni assemblea; il verbale viene sottoscritto dal Presidente o dal Comitato di Presidenza e dal Segretario. 17) Il Comitato Direttivo è costituito da quel numero di soci che l’Assemblea generale stabilisce di volta in volta. 18) Il Comitato Direttivo viene eletto dall’Assemblea con l¹approvazione di una lista unica di candidati, se non ci sono opposizioni, oppure votando a scrutinio segreto i candidati che vengono proposti. L’elezione dei membri del Comitato Direttivo avviene con voto che esprime un massimo di nominativi pari ad un terzo del numero dei componenti da eleggere. Nel caso in cui non siano eletti tutti i componenti del Comitato Direttivo, si procede immediatamente ad una ulteriore votazione per l’elezione dei membri residui secondo le modalità di cui sopra e così via fino alla elezione di tutti i componenti stabiliti. 19) Il Comitato Direttivo assume tutte le decisioni capaci di attuare i deliberati dell’Assemblea generale e le finalità statutarie. Il Comitato Direttivo nomina, al proprio interno, il Presidente o il Comitato di Presidenza (composto da non più di cinque membri), il Segretario, il Tesoriere e gli altri componenti del Coordinamento Esecutivo. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno ed è convocato dal Presidente o dal Comitato di Presidenza o, in via straordinaria, da almeno la metà dei suoi membri. 20) Il Comitato Direttivo può deliberare solo se è presente un terzo più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. 21) Il Coordinamento Esecutivo è composto dal Presidente o dal Comitato di Presidenza, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri membri del Comitato Direttivo che abbiano assunto incarichi esecutivi. Opera per consentire il funzionamento degli organi dell’Associazione e per attuare le decisioni del Comitato Direttivo, anche formando gruppi di lavoro sui singoli problemi. 22) I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni, salvo diversa durata stabilita dall’Assemblea e sono rieleggibili. 23) I membri del Comitato Direttivo, che per qualsiasi motivo cessino dalla carica, sono sostituiti dai soci effettivi che, nell’ultima Assemblea, abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti. Per quanto riguarda gli altri organi dell’Associazione, la sostituzione viene effettuata per designazione da parte del Comitato Direttivo. 24) Il Presidente o il Comitato di Presidenza convoca e presiede il Coordinamento Esecutivo, il Comitato Direttivo e l’Assemblea Generale dei soci. Il Presidente o il Comitato di Presidenza ha la rappresentanza legale dell’Associazione. I componenti del Comitato di Presidenza hanno poteri di firma disgiunti per gli atti di ordinaria amministrazione. 25) Il Segretario coordina il regolare svolgimento delle attività dell’Associazione, coadiuva il Presidente o il Comitato di Presidenza, redige i verbali dell’Assemblea, del Comitato Direttivo, del Coordinamento Esecutivo, adempie alle ulteriori mansioni che gli vengono affidate da quest’ultimo. 26) Le cariche degli organi dell’Associazione non danno diritto a compenso. SEZIONE IV PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 27) Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dai fondi in cassa, dalle attrezzature, dagli arredi e corredi, da titoli di credito ed eventualmente da beni immobili e quant’altro ritenuto utile per il conseguimento degli scopi sociali. 28) Le entrate dell’Associazione sono costituite: dalle quote associative; da sovvenzioni di enti pubblici e privati, di persone fisiche, nonché derivanti da iniziative dell’Associazione. 29) L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà essere predisposto, a cura del Tesoriere, il bilancio consuntivo, da sottoporre all’approvazione del Comitato Direttivo. 30) Il presente Statuto può essere modificato solo con la deliberazione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata e assistita da un notaio, purché:sia presente almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali; la modifica venga approvata da almeno due terzi dei soci presenti. 31) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci, la quale provvede alla nomina, se necessario, di un liquidatore. All’esito della liquidazione l’Assemblea deciderà la destinazione di eventuali rimanenze attive. 32) L’Assemblea dei soci, qualora lo ritenesse necessario, potrà nominare un revisore dei conti e un Collegio dei Probiviri, determinandone altresì le funzioni. Bergamo, 25 novembre 2003

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